lunedì 15 giugno 2009

Il credito al consumo

Per credito al consumo si intende il credito per l’acquisto di beni e servizi (credito finalizzato) o per soddisfare esigenze personali (ad esempio prestito personale, cessione del quinto dello stipendio etc) concesso ad una persona fisica (consumatore).
Il credito al consumo può assumere la forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni o servizi acquistati o la forma di prestito o di altre facilitazioni finanziarie. Non viene considerato credito al consumo un prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore (ad esempio l'acquisto di un’autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa).

Gli obblighi del consumatore sono:
- nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute;
- nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse).

L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto.
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indice del costo complessivo del contratto di credito al consumo.

La dilazione di pagamento del prezzo viene concessa dai venditori di beni e di servizi. Il prestito viene accordato invece dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari; quest’ultimi, come le banche possono concedere finanziamenti in diverse forme – mutuo, credito al consumo, locazione finanziaria – ma, diversamente dalle banche, non raccolgono risparmio nella forma di depositi.

Quando è in forma di finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale (come ad esempio un pegno sul bene acquistato) o personale (come ad esempio una fideiussione). Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l’ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo.
(fonte bancaditalia.it)

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