giovedì 10 maggio 2012

Rc auto: il fermo in officina dovrà essere risarcito

La sentenza stabilisce che chi subisce danni al proprio veicolo ha diritto al risarcimento per i giorni in cui deve fare a meno del mezzo durante il fermo tecnico in officina, oltre che per i costi di riparazione. Tale principio, vale per la sola assicurazione obbligatoria, la Rc auto: per le garanzie facoltative infatti, come la polizza furto-incendio, valgono le clausole riportate nella polizza che solitamente escludono il risarcimento del fermo tecnico.


La sentenza 6907/2012, depositata l'8 maggio 2012, chiarisce che per ottenere il risarcimento è sufficiente citarlo nella richiesta all'assicurazione. A tal proposito è stato accolto il ricorso di un automobilista che si era limitato a questo, senza fornire la "prova specifica" del danno come i giustificativi di spesa per il noleggio di altri mezzi di trasporto sostitutivi. Secondo i giudici il solo fatto che bollo e assicurazione continuino a decorrere anche durante i giorni di fermo in officina comporta un danno che va valutato in via equitativa. Nel caso di danni più ingenti rispetto a quelli presumibili dal giudice (come appunto il noleggio di un'auto sostitutiva), l’automobilista deve dimostrarlo per ottenere un maggiore indennizzo. Più precisamente, secondo la giurisprudenza, il fermo tecnico è risarcibile solo per la sua durata teorica, stabilita dai "tempari" adottati dalle compagnie per ciascun tipo di riparazione. Viene affermato infatti che, nel caso in cui il veicolo resti marciante, il proprietario possa lasciarlo in officina solo nel momento in cui tutti i pezzi di ricambio siano disponibili.

1 commento:

  1. Consiglio questo link per trovare le compagnie meno care: http://www.risparmiato.com/assicurazioni/dove-stipulare-assicurazioni-casa-auto-e-moto

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